Art. 5.
(Durata ed estinzione del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio è vincolato in favore del beneficiario fino al raggiungimento

 

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della maggiore età o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.
      2. La durata del Fondo di risparmio può essere prorogata, mediante dichiarazione del beneficiario dallo stesso resa all'intermediario, per periodi di durata biennale, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
      3. Nel caso di proroga ai sensi del comma 2, i versamenti al Fondo di risparmio possono essere eseguiti soltanto dal beneficiario.
      4. Il Fondo si estingue con il pagamento del valore maturato in favore del beneficiario.